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Lo Statuto
Inserito da Vittorio il Sab, 28/07/2007 - 20:41
ROCCA DI PACE - Laboratorio di ricerca e formazione
STATUTO
Art 1 - Disposizioni generali
- E' costituito, con sede in Sestola Corso UmbertoI°, n 3 una Associazione, fra Enti Pubblici e Privati, denominata "Rocca di Pace".
- L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
- La durata dell'Associazione è illimitata.
Art 2 - Scopi e attività
- L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità locale, l'interconnessione con l'intera famiglia umana, con la consapevolezza che la pace è un bisogno universale, per attivare una Scuola di Pace, e in particolare:
a) progettare e costruire luoghi dove sia possibile prefigurare la Pace;
b) promuovere la Cultura della Pace, finalizzata a comportamenti di pace, attraverso lo studio, l'informazione e l'educazione;
c) sviluppare un nesso tra la Ricerca per la Pace , le iniziative di Pace e la Formazione;
d) ricercare con le popolazioni locali strumenti per vivere in pace con se stessi, la famiglia, la comunità, la natura ed il mondo;
e) offrire ai visitatori un ambiente per sviluppare la pace interiore e la propria capacità di essere operatori di pace;
f) sperimentare alternative alla violenza (diretta, strutturale e culturale);
g) analizzare le modalità di trasformazione creativa dei conflitti;
h) costruire la pace con mezzi pacifici dove la nonviolenza è colta come sfida ineludibile;
i) coniugare la pace con i temi dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, della democrazia, dell'equa distribuzione globale delle risorse, del dialogo tra le religioni, della cooperazione tra i popoli, della comunicazione interculturale.
- Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
a) Progettare attività didattiche e mostre interattive;
b) Attuare percorsi didattici nelle scuole del territorio;
c) Aprire Musei della pace;
d) Organizzare Convegni, corsi e seminari formativi;
e) Proporre attività culturali con le biblioteche;
f) Realizzare sentieri di pace distribuiti sul territorio;
g) Valorizzare gli spazi del Castello di Sestola per offrire un ambiente accogliente e funzionale;
h) Qualificare i luoghi e gli spazi del territorio per offrire opportunità di formazione residenziale;
i) Ospitare iniziative di Studio e di Ricerca;
j) Realizzare Parchi della Pace con percorsi tematici;
k) Offrire opportunità di vacanze culturali per sportivi;
l) Proporsi come luogo di dialogo tra i popoli;
m) Accogliere parti in conflitto in percorsi di mediazione;
n) Aprire spazi di mediazione sociale e familiare e di trasformazione creativa dei conflitti;
o) Realizzare un Centro di documentazione e informazione;
p) Produrre pubblicazioni e materiali divulgativi;
q) Sviluppare ogni altra iniziativa volta a raggiungere le finalità sociali.
Rocca di Pace propone le proprie attività alle Scuole materne, elementari, medie e superiori del territorio, alle classi scolastiche in gita, alla popolazione del territorio, a turisti e sportivi, a studenti universitari in corsi residenziali, a insegnanti, educatori, genitori, formatori, operatori sociali e del volontariato, a politici e amministratori, a giovani in Servizio Civile, a corpi civili impegnati in zone di tensione, alle parti in confitto, a tutte le persone interessate alla pace.
Rocca di Pace si configura come rete territoriale di Enti dell'appennino modenese e non solo.
- Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
Art 3 - Risorse economiche
- L'Associazione reperisce le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti e di privati;
b) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
e) donazioni e usciti testamentari;
f) entrate patrimoniali;
g) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di, beni o servizi agli associati o ai terzi;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
- Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. La parte amministrativa può essere affiata a un ente associato.
Art 4 - I Soci
- Sono membri di Rocca di Pace gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni, Gruppi e Comitati la cui domanda scritta di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che versino la quota associativa accettando, contestualmente, di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Le singole persone possono partecipare alla vita associativa attraverso il Comitato Pace quale socio fondatore dell'associazione. Possono partecipare all'Assemblea in qualità di osservatori. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- La qualifica di socio si perde per cessazione dell'Ente, per recesso o per esclusione. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
- L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
- In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica.
- Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa.
- I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
- I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
Art 5 - Organi di Rocca di Pace
Sono organi di Rocca di Pace:
- l'Assemblea (organo sovrano che esprime gli indirizzi e le direttive generali);
- il Consiglio Direttivo (organo amministrativo);
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Art. 6 - L'Assemblea
- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto e partecipa all'Assemblea attraverso il proprio legale rappresentante o da un suo delegato, effettivo o supplente. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l'esclusione dei soci;
e) delibera sull'ammontare della quota associativa annua previo formale assenso degli enti soci;
f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
- L 'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice‑Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita comunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione dei patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art 7 - Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da 7 componenti scelti fra i soci, tre fra gli Enti Pubblici, tre fra gli Enti Privati, Associazioni e Gruppi ad uno per il Comitato Pace, che raggruppa le singole persone. I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Oltre che per revoca, dimissioni e decesso, i consiglieri decadono nel caso in cui l'Ente d'appartenenza cessi di far parte dell'Associazione e nel caso di assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni. Il Consiglio decade qualora venga meno la maggioranza originaria dei suoi componenti.
- Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono i carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-presidente.
- Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) nominare il Presidente, Vice‑Presidente e il Segretario
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2 dei componenti ne faccia richiesta.
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche tramite la posta elettronica) almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno, ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri dei Consiglio.
- Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti e con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- I verbali di ogni adunanza dei Consiglio Direttivo, redatti a cura dei Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 8 - Il Presidente
- Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice‑Presidente o, in assenza, al membro anziano.
- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 9 - Norma finale
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale
Art. 10 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo
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